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Il panpenalismo del governo Meloni

Nel 2010 veniva pubblicata l’opera In attesa di giustizia, scritta a quattro mani da Carlo Nordio e Giuliano Pisapia, che evidenziava la circostanza per la quale non sia opportuno aumentare le pene, bensì valutarne una diminuzione (secondo Nordio), e la necessità di porre fine al "panpenalismo”.

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Deve essere complesso per il Guardasigilli conciliare le sue convinzioni attuali, che in parte ricalcano quelle espresse in passato (come la mitigazione delle pene), con l'operato di un governo che si dimostra “il più panpenalista di sempre”, intenzionato ad affrontare ogni forma di devianza, disagio o trasgressione con l’introduzione di nuovi reati, pene, sanzioni e punizioni più severe, quasi a operare in un costante e generalizzato stato di emergenza. Ma perché la creazione di “nuovi reati” si rivela una scelta deleteria per uno Stato di diritto?

 

L’illusione di poter risolvere ogni problema attraverso il codice penale, spesso, non è nient'altro che propaganda, pericolosa demagogia. Primo provvedimento in tal senso, il cd. “Decreto anti rave party”, a seguito di un fenomeno spacciato come “emergenza nazionale” (requisito che giustifica lo strumento legislativo del decreto-legge per la sua adozione) abbiamo a distanza di tre anni dalla sua introduzione 21 procedimenti avviati, 8 imputati e zero condanne. L’introduzione del reato di “omicidio nautico”, a seguito della vicenda di due giovani ragazzi travolti da un motoscafo sul lago di Garda, o la previsione di un nuovo reato per gli scafisti, rubricato come “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”. La fattispecie, provvedimento anti-scafisti, è sanzionata, con la reclusione da due a sei anni (invece che da uno a cinque anni) e, per i casi aggravati, da sei a sedici anni (invece che da cinque a quindici anni).

 

La “politica criminale” del governo risponde a “esigenze” del momento, che nascono da notizie dell’ultima ora e casi mediatici. A tal proposito, Francesco Petrelli, presidente dell’Ucpi: «I principi di ragionevolezza, di proporzionalità e di offensività, propri di quel diritto penale liberale al quale dovrebbe tendere ogni moderno Stato di diritto, vengono evidentemente travolti. Ma viene anche a cadere ogni possibile ipocrita giustificazione dell’aver dovuto rispondere a una irresistibile sollecitazione emotiva dal basso, instaurandosi, invece, una costruzione identitaria deliberatamente impostata sull’impronta di un “diritto penale del nemico” e su di una responsabilità da “colpa d’autore”, tipica dei regimi autoritari, nella quale la stigmatizzazione penale si attiva non per quello che eventualmente hai fatto ma per “quello che sei”.»

 

Ma l’inasprimento delle pene ha efficacia deterrente sul tasso di criminalità? I dati storici e la ricerca empirica offrono risposte critiche: decenni di indagini in Italia e nel mondo svelano che l'aggravamento delle sanzioni è largamente inefficace. Il celebre studio del 2016 dei criminologi Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli dell'Università Bicocca, analizzando il rapporto tra tassi di carcerazione e severità delle pene su un arco temporale esteso (1950-2010), ha sfatato il mito della "tolleranza zero", dimostrando la sua scarsa incidenza sui crimini violenti. Esempi internazionali sono eloquenti: il Brasile, nonostante un'esplosione della popolazione carceraria, resta il paese con il più alto tasso di omicidi al mondo; nel Regno Unito l'aumento delle pene non ha migliorato la sicurezza, ma ha causato sovraffollamento carcerario e ostacolato il reinserimento sociale dei detenuti.

 

Già negli anni Duemila, dallo studio di David A. Anderson emergeva che il criminale agisce prestando scarsa attenzione alla durata della pena, poiché la sua preoccupazione primaria non è la severità della sanzione, ma la possibilità di essere scoperto. Per tale ragione, la teoria criminologica più accreditata suggerisce che l'azione deterrente più significativa non risieda nell'inasprimento punitivo, bensì nell'aumento dei controlli e, soprattutto, nella certezza della pena intesa come l'alta probabilità che alla commissione del reato segua l'effettiva applicazione della sanzione.

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