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Dalla difesa alla vendetta. Il limite invalicabile della legge

La condanna definitiva pronunciata dalla Corte di Cassazione nei confronti di Mario Roggero ha riacceso un dibattito pubblico che troppo spesso è dominato dall'emotività, dalla reazione di pancia e dalla propaganda.


Gabbiano davanti al Palazzo di Giustizia, Roma, 2023 - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Seagull_in_front_of_the_Palace_of_Justice,_Rome,_2023.jpg
Julian Lupyan, CC0, via Wikimedia Commons

Tuttavia, al netto dell’empatia per chi ha subito il gravissimo trauma di un'aggressione tra le mura della propria attività, occorre chiarire perché l'azione di Roggero non possa in alcun modo rientrare nella legittima difesa: la legge italiana stabilisce che la reazione è legittima solo di fronte a un pericolo attuale e imminente per la propria o l'altrui incolumità, mentre le ricostruzioni processuali e le immagini di videosorveglianza hanno dimostrato che l'aggressione era ormai interamente terminata. Nel momento in cui il gioielliere ha impugnato l'arma, i rapinatori stavano fuggendo ed erano già all'esterno del locale, dunque inseguirli in strada e sparare a chi tenta di allontanarsi non significa sventare una minaccia in corso, ma punire un torto subito a cose ormai fatte, quando l'incolumità fisica non era più direttamente a rischio.


Quando il pericolo cessa, qualsiasi reazione armata smette di essere difesa e trasfigura inevitabilmente in una vera e propria vendetta privata, una deriva pericolosa che non può essere tollerata o giustificata in una democrazia moderna senza smantellare il monopolio statale dell'uso della forza e l'ordine pubblico stesso. In secondo luogo, di fronte all'esito processuale e alla condanna irrevocabile, si è levata con forza la richiesta di ricorrere alla grazia presidenziale, un istituto di natura straordinaria che viene purtroppo travisato e ridotto ad argomentazione di mera propaganda politica o a una sorta di corsia preferenziale per eludere le decisioni dei giudici.


La grazia, sancita dalla Costituzione come atto di eccezionale clemenza individuale guidato da ragioni esclusivamente umanitarie, personali o rieducative, non può in alcun modo essere considerata un quarto grado di giudizio né un mezzo per smentire o "correggere" la Magistratura su sentenze ideologicamente sgradite. Invocarla con l'intento esplicito di delegittimare una decisione definitiva pronunciata in nome del popolo italiano significa erodere il principio cardine della separazione dei poteri e far passare il pericoloso messaggio che la giustizia fai-da-te possa essere implicitamente avallata dalle istituzioni della Repubblica. Il dramma umano legato alle rapine subite non va ignorato, ma la tutela dello Stato di diritto impone di ribadire che la difesa è ammessa solo per proteggere la vita nel momento esatto dell'offesa, segnando il confine netto e invalicabile che separa una società civile regolata dalle leggi dalla barbarie e dalla legge del più forte.

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