Riconoscimento facciale: sicurezza o sorveglianza di massa?
- Daniela Loffredo

- 3 giorni fa
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Il governo italiano prova ad ampliare l’uso della biometrica negli spazi pubblici, ma la norma rischia lo stop del Garante della Privacy e si inserisce in un clima globale e nazionale di crescente pressione sul dissenso.

In Italia il dibattito si è acceso attorno allo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per attuare il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale e al centro dello scontro c'è la scelta di ampliare le facoltà concesse alle forze dell’ordine per l'impiego dei sistemi di riconoscimento facciale e l'identificazione biometrica nei luoghi pubblici. Il provvedimento dell'esecutivo introduce la possibilità di registrare e conservare per diversi giorni i dati biometrici rilevati dalle telecamere di videosorveglianza in aree ritenute sensibili, stazioni o, chiaramente, durante eventi e manifestazioni. Se la maggioranza sostiene la misura definendola uno strumento indispensabile di prevenzione, le opposizioni e le associazioni per i diritti digitali denunciano il rischio di una sorveglianza di massa sproporzionata. Sulla questione è intervenuto con fermezza il Garante per la protezione dei dati personali, ribadendo la necessità di modificare la bozza. L'Autorità ha evidenziato come una raccolta preventiva e indifferenziata dei tratti biometrici di cittadini del tutto estranei ad attività criminose risulti incompatibile con l'architettura giuridica delineata dalle norme comunitarie.
Il contrasto emerge in modo netto confrontando il testo italiano con le disposizioni dell'AI Act. L'Articolo 5, in particolare, stabilisce un divieto generale all'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale o differita negli spazi accessibili al pubblico. L'Unione Europea esclude qualsiasi monitoraggio preventivo a maglie larghe e ammette deroghe straordinarie soltanto di fronte a circostanze tassative di eccezionale gravità, quali la ricerca mirata di vittime di reati gravi come il sequestro di persona, la tratta di esseri umani o lo sfruttamento sessuale, la prevenzione di una minaccia specifica e imminente come un attacco terroristico, oppure la localizzazione dell'autore di uno specifico e grave reato. A questa circoscritta casistica si aggiunge la tutela procedurale prevista dagli Articoli da 5 a 7 del regolamento, che impongono l'autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria indipendente per ogni singola eccezione. La proposta italiana, al contrario, lasciando margine a un tracciamento ad ampio spettro e privo delle medesime garanzie, si pone in diretta rotta di collisione con i principi di proporzionalità sanciti dall'Unione.
Le perplessità sugli strumenti di tracciamento aumentano se lette nel quadro di una più generale tendenza al restringimento degli spazi di protesta democratica. In Italia ne è un esempio recente la stangata amministrativa scattata a Lecco, dove decine di cittadini e militanti antifascisti si sono visti recapitare sanzioni economiche pesantissime per aver contestato un raduno neofascista. L'impiego di rigide sanzioni economiche per sanzionare contromanifestazioni pacifiche evidenzia come il confine tra tutela dell'ordine pubblico e repressione del dissenso politico stia diventando sempre più sottile e problematico. Questa combinazione tra nuove tecnologie di sorveglianza biometrica e l'inasprimento legale o ideologico verso le voci critiche rischia di trasformare gli strumenti tecnologici in dispositivi di controllo politico.



