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La pietra angolare della democrazia: nascita ed evoluzione dell’Articolo 21 della Costituzione.

3 ore fa
Tempo di lettura: 3 min

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».


È con questa formula, scolpita nel primo comma dell’Articolo 21, che i Padri e le Madri costituenti posero le fondamenta dell’Italia repubblicana. In un Paese che riemergeva dalle macerie materiali e morali del fascismo e della Seconda guerra mondiale, la libertà di espressione non rappresentava una semplice concessione giuridica, ma il pilastro essenziale su cui edificare l’intera architettura democratica.


Prima seduta dell'Assemblea Costituente, 1946. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prima_seduta_Costituente_1946.jpg

Prima seduta dell'Assemblea Costituente, 1946 - dati.camera.it, via Wikimedia Commons


Per comprendere appieno le ragioni che condussero alla stesura dell’Articolo 21, occorre volgere lo sguardo al contesto storico in cui lavorò l’Assemblea Costituente tra il 1946 e il 1947. Lo Statuto Albertino del 1848 garantiva, all’articolo 28, una generica libertà di stampa, pur aggiungendo che «una legge ne reprime gli abusi». Fu proprio attraverso quel varco normativo che il regime fascista riuscì a smantellare la libertà d'informazione: censura preventiva, sequestro dei giornali, Albo dei giornalisti e il divieto di ogni dissenso.


All’indomani della Liberazione, la necessità prioritaria dei Costituenti fu quella di creare un anticorpo costituzionale che impedisse il ritorno a forme di imbavagliamento dell'opinione pubblica. Il dibattito vide concordi forze politiche pur lontanissime - dai comunisti ai democristiani, dai liberali ai socialisti. L'obiettivo comune era spogliare l'esecutivo di qualsiasi facoltà di controllo preventivo sui contenuti. La norma fu concepita ponendo al centro l'abolizione di censure e autorizzazioni per la stampa. Il sequestro degli stampati fu subordinato a garanzie rigorosissime: la riserva assoluta di legge e la riserva di giurisdizione.


Se il testo approvato nel 1947 risentiva della centralità della stampa, la storia successiva dell’Articolo 21 è un percorso di continuo adeguamento ai mutamenti sociali, guidato soprattutto dalla Corte Costituzionale. Già nel 1956, la Corte demolì le norme fasciste sul Testo Unico di Pubblica Sicurezza che limitavano la distribuzione di volantini. In questo percorso si è poi consolidato l'indissolubile legame tra l'Articolo 21 e la libertà di riunione, prevista dall’Articolo 17: la manifestazione del pensiero trova concretezza nel diritto dei cittadini di scendere in piazza e manifestare liberamente il proprio dissenso. Esprimere la propria protesta nello spazio pubblico, in modo pacifico, costituisce una risorsa vitale contro ogni deriva autoritaria. Negli anni, la Consulta ha inoltre ricavato dall’Articolo 21 il principio del pluralismo informativo: la libertà d'espressione non è solo il diritto attivo di parlare e protestare, ma anche il diritto passivo dei cittadini a essere informati in modo completo, imparziale e da una pluralità di fonti.


Oggi più che mai, l’Articolo 21 rivela la sua drammatica attualità di fronte a minacce complesse e subdole. Viviamo in un’epoca in cui l’informazione continua a essere frequentemente condizionata e manipolata dal potere politico, che cerca di piegare il servizio pubblico radiotelevisivo, condizionare l'editoria e marginalizzare le voci critiche attraverso pressioni dirette o la spartizione delle nomine. A questo condizionamento tradizionale si affiancano la concentrazione della proprietà dei media, la proliferazione delle fake news utilizzate come strumento di propaganda e l'uso spregiudicato di algoritmi e social network per orientare il consenso.


Difendere lo spirito dell’Articolo 21 oggi significa pretendere un'informazione indipendente dalle ingerenze di governo e partiti, tutelare il giornalismo d'inchiesta e proteggere la piazza come luogo di contestazione democratica. A oltre tre quarti di secolo dalla sua nascita, la lezione dei Costituenti è chiara: una società è libera soltanto finché la verità non è un monopolio del potere e a ogni cittadino è garantito il diritto di pensare, informarsi e dissentire senza condizionamenti.

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