Autodeterminazione e diritto penale: la sfida del consenso nelle nuove norme sulla violenza sessuale
- Antonietta Di Genova

- 5 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
La disciplina del reato di violenza sessuale rappresenta uno dei punti più sensibili del diritto penale contemporaneo, perché incide direttamente sulla libertà e sull’autodeterminazione della persona nella sfera più intima. Non stupisce, quindi, che ogni tentativo di riforma generi dibattiti accesi e profonde resistenze.
Non è la prima volta. Anche la riforma del 1996, che ricollocò la violenza sessuale tra i delitti contro la persona e non più contro la moralità pubblica, fu accolta con forti polemiche. Forse perché ogni novità giuridica che recepisce un mutamento culturale profondo incontra inevitabilmente diffidenze. Il diritto, spesso, arriva dopo la società.
Oggi assistiamo a una dinamica analoga. Mentre il legislatore fatica ad adeguarsi, anche per tenere insieme equilibri politici complessi, l’Europa e la giurisprudenza sono andate avanti, elaborando nuovi paradigmi di tutela. Ed è proprio da questo scollamento che nasce la tensione attuale.
Per affrontare seriamente il tema è necessario chiarire da quale prospettiva lo si voglia analizzare: sociologico-filosofica, politica o tecnico-giuridica. Si tratta di piani distinti, che non possono essere sovrapposti senza creare confusione. Dai lavori parlamentari emerge con evidenza come il confronto sia stato prevalentemente politico e simbolico, mentre è mancata una riflessione autenticamente tecnica.
Occorre invece tenere distinti i due livelli: la legge penale, che deve essere rigorosa, tassativa e rispettosa dei principi costituzionali e delle vittime; il piano politico e culturale, che dovrebbe finalmente investire sulla prevenzione reale, introducendo l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole e intervenendo sull’esecuzione penale, anche attraverso una revisione delle norme sul reato ostativo e l’imposizione di percorsi realmente risocializzanti per i sex offenders.
Se il discorso è tecnico, il punto di partenza non può che essere la Costituzione: l’art. 3, in combinato disposto con l’art. 27 Cost., la funzione della pena, i principi di legalità e tassatività della legge penale e l’art. 117 Cost., che impone il rispetto del diritto comunitario e internazionale.
In questo quadro si colloca la Convenzione di Istanbul, e in particolare l’art. 36, che obbliga gli Stati a perseguire penalmente ogni atto sessuale non consensuale, fondando la tutela sull’assenza di un consenso liberamente prestato. Il consenso deve essere volontario, espressione di una libera manifestazione della volontà della persona, da valutarsi tenendo conto della situazione e del contesto, ed è tutelato anche nei rapporti tra coniugi o partner, attuali o pregressi.
In questa direzione, nel novembre scorso, la Camera aveva introdotto all’unanimità il riferimento al consenso “libero ed attuale”. Tale scelta aveva aperto un dibattito serio, soprattutto sul rischio di inversione dell’onere della prova e sulle difficoltà probatorie. Ma il profilo più problematico è emerso da alcune riflessioni provenienti dagli organi giudicanti, che hanno segnalato il rischio di una maggiore vittimizzazione secondaria, soprattutto nei casi in cui vi sia un consenso iniziale successivamente revocato, in particolare nelle relazioni di coppia.
La nuova proposta normativa, tuttavia, introduce l’espressione “la situazione e il contesto in cui il fatto è stato commesso”, facendo rientrare dalla finestra ciò che si voleva espellere dalla porta: l’analisi del comportamento della vittima, del suo vissuto e delle sue relazioni, con il rischio concreto di riattivare dinamiche di giudizio e colpevolizzazione. A ciò si aggiunge lo spostamento del giudizio dalla centralità del consenso alla verifica di una condotta “contro la volontà”, che segna un arretramento rispetto all’evoluzione giurisprudenziale e ai principi della Convenzione di Istanbul, rimettendo al centro la reazione della vittima anziché l’assenza di un consenso libero e consapevole.
Ulteriore elemento critico, del tutto privo di una reale giustificazione tecnica, è l’abbassamento della pena minima prevista dal primo comma. La determinazione concreta della pena, infatti, spetta già al giudice ai sensi dell’art. 133 c.p., che consente di calibrare la sanzione in base alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato. Intervenire sulla cornice edittale minima non è neutro: la pena esprime un giudizio di valore.
Il raffronto con il reato di rapina è emblematico. Un delitto che tutela l’incolumità personale ma anche il patrimonio prevede una pena base di cinque anni di reclusione. La scelta sanzionatoria indica chiaramente l’archetipo di valori che il legislatore intende proteggere. Ridurre la pena minima per la violenza sessuale significa, inevitabilmente, ridimensionare il valore attribuito all’autodeterminazione sessuale. E questo dice molto sui valori che si scelgono di difendere.
Un ulteriore errore di prospettiva è quello di confinare il tema esclusivamente alla tutela femminile. Se è vero che le donne sono le principali vittime, è altrettanto vero che anche gli uomini possono subire violenza sessuale, come dimostrano recenti casi di cronaca. Sganciarsi da una lettura esclusivamente fondata sul dato di genere non significa negare il patriarcato, ma riportare il discorso sul piano tecnico: quale valore intendiamo attribuire al bene giuridico dell’autodeterminazione nella sfera dell’intimità sessuale?
Se si assume seriamente questa prospettiva, appare evidente che la modifica proposta non va nella direzione giusta e che la centralità del consenso resta il fulcro imprescindibile di una tutela coerente con la Costituzione, con il diritto europeo e con l’evoluzione della giurisprudenza.
La risposta, allora, non può essere solo normativa. È la cultura del rispetto, anche dentro il processo, a fare la differenza. In questo scenario, strumenti come l’incidente probatorio, affiancato da una psicoterapeuta esperta, rappresentano una tutela fondamentale: consentire alla vittima di raccontare il proprio vissuto in modo protetto, senza essere ulteriormente traumatizzata, è una scelta di civiltà giuridica prima ancora che processuale. A ciò deve affiancarsi una reale specializzazione di tutti gli operatori, perché il diritto, da solo, non basta se non è sostenuto da competenza e consapevolezza.






