Nuovo caso di propaganda
- Daniela Loffredo

- 13 nov
- Tempo di lettura: 3 min
A Grignano Polesine, un uomo ha sparato a un intruso armato di cacciaviti entrato in casa sua. L'uomo, che aveva avvisato e intimato all'aggressore di desistere prima di sparare in una parte non vitale, non risulta indagato. Secondo la Procura di Rovigo, infatti, la reazione dell’uomo rientra nei casi previsti dall'articolo 52 del codice penale sulla legittima difesa, che stabilisce che non è punibile chi commette un reato se è stato «costretto dalla necessità di difendere un diritto... contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa», rendendo, quindi la reazione lecita solo se necessaria e proporzionata al pericolo. A seguito di questo rumoroso fatto di cronaca, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepresidente Matteo Salvini prendono la palla al balzo per far tornare alla ribalta un tema molto caro alla destra, intervenendo sui social network con slogan come: «La difesa è sempre legittima», e parlando di “risultato raggiunto grazie alle norme volute dalla Lega, a tutela dei cittadini perbene”. Affermazioni decisamente ingannevoli e fuorvianti, dichiarazioni fatte al solo fine di continuare con i loro intenti propagandistici, atteggiamento assolutamente in linea con il loro modo di fare politica e disinformazione, confondendo l’opinione politica con la realtà normativa.
Che la difesa in Italia sia oggi sempre lecita per legge è fattualmente e giuridicamente errato. Ma a quali norme si riferiscono la premier e il vice presidente Salvini? Nel 2019 (primo governo Conte, sostenuto anche dalla Lega), introduce l'avverbio «sempre» nella presunzione di proporzionalità quando la difesa avviene per proteggere l'incolumità o i beni in caso di violazione di domicilio, presupponendo la proporzionalità se chi si difende usa un'arma legittimamente detenuta in casa o nel negozio, ma solo se non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In sostanza, la riforma ha rafforzato la presunzione di proporzionalità, ma non elimina le condizioni di sussistenza dell’art. 52. Dunque, nessuna “nuova norma” è stata emanata sul punto.
La mancata iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati è dovuta a due motivi non legati a "nuove" leggi emanate dall'attuale governo: il primo è perchè la Procura ha ritenuto che la condotta fosse lecita essendo la reazione necessaria e avvenuta in casa contro un aggressore armato; il secondo consiste nel fatto che l’iscrizione avviene solo quando emergono «indizi a suo carico». La Procura di Rovigo ha chiarito che la mancata iscrizione non è dovuta né alla riforma del 2019 né a alla riforma Cartabia, ma alla valutazione dei fatti. A seguito della riforma del 2022, l’iscrizione scatta solo quando emergono indizi a carico, non basta che un soggetto sia coinvolto in un fatto che potrebbe costituire reato, ma servono elementi concreti che facciano ritenere abbia commesso un illecito. L'episodio del 3 novembre 2025 a Grignano Polesine insegna che la mancata iscrizione del proprietario nel registro degli indagati è dovuta all’applicazione dell’Art. 335 c.p.p. e non a un lasciapassare politico.
L’espressione «la difesa è sempre legittima» è quindi del tutto errata sul piano normativo, fermo restando la sua sostenibilità dal punto di vista morale e politico. La legge, infatti, non può concedere una licenza di reazione illimitata, ma la subordina a requisiti fondamentali. E sebbene recenti riforme abbiano rafforzato la presunzione di proporzionalità in caso di intrusione domiciliare, rimangono in vigore i parametri essenziali previsti dal codice penale, il cui accertamento finale spetta all’autorità giudiziaria.






